FederGEV Emilia-Romagna

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La L.R. 23/89

Cosa è la FederGEV

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 3-07-1989
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA


Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 45
del 5 luglio 1989

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità
1.  La Regione Emilia - Romagna riconosce la funzione
del volontariato per la salvaguardia dell' ambiente e ne favorisce
lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità :
 - diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
 - concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del
patrimonio naturale e dell' ambiente.
 2.  A tali fini la Regione promuove la formazione di
guardie ecologiche volontarie.
 

ARTICOLO 2

Organizzazione della vigilanza ecologica volontaria
1.  Le guardie ecologiche volontarie, incaricate con le
procedure di cui al successivo art. 6, si organizzano in uno
o più  raggruppamenti provinciali o circondariali, dotati di
propri statuti e di regolamenti di servizio.  I ragguppamenti
provinciali o circondariali possono essere promossi
anche dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente
riconosciute a norma dell' art. 13 della Legge 8
luglio 1986, n. 349.  I regolamenti di servizio sono approvati
dall' Autorità  di pubblica sicurezza a norma del RDL
26/ 9/ 1935, n. 1952.
 2.  Le guardie ecologiche volontarie svolgono la propria
attività  organizzate nei raggruppamenti provinciali o circondariali,
nell' ambito dei programmi predisposti dalle
Amministrazioni provinciali e dal Comitato circondariale
di Rimini e delle convenzioni di cui agli artt. 8 e 9.
 3.  I raggruppamenti provinciali o circondariali costituiscono
il tramite mediante il quale le Province ed il Comitato
circondariale di Rimini e gli enti od organismi pubblici
titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio
naturale e dell' ambiente intrattengono i rapporti
con le guardie ecologiche volontatrie.

 

ARTICOLO 3

Compiti delle guardie ecologiche volontarie
1.  Le guardie ecologiche volontarie:
 a) promuovono e diffondono l' informazione in materia
ambientale, con particolare riferimento alla legislazione
relativa e concorrono ai compiti di protezione
dell' ambiente;
 b) accertano, nell' ambito delle convenzioni di cui all' artº
9, nei limiti dell' incarico e nel rispetto dell' art. 6, violazioni
- comportanti l' applicazione di sanzioni pecuniarie
- di disposizioni di legge o di regolamento in
materia di protezione del patrimonio naturale e
dell' ambiente, nonchè  di provvedimenti istitutivi di
parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione
e attuazione;
 c) collaborano con gli enti od organismi pubblici competenti
alla vigilanza in materia di inquinamento idrico,
di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali
litoidi e di polizia idraulica, di protezione della fauna
selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, di tutela
del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli
incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale,
segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile,
le generalità  del trasgressore;  nello svolgimento
di tali compiti operano secondo le direttive emanate
dai predetti enti od organismi;
 d) collaborano con le competenti autorità  nelle opere di
soccorso in caso di pubbliche calamità  e di emergenza
di carattere ecologico.
 2.  L' espletamento del servizio  di vigilanza ecologica volontaria
non dà  luogo a costituzione di rapporto di pubblico
impiego o di lavoro ed è  prestato a titolo gratuito.



ARTICOLO 4

Corsi di formazione e di aggiornamento
1.  La Giunta regionale, sentiti le Province, il Comitato
circondariale di Rimini e i rappresentanti dei raggruppamenti
provinciali e circondariali delle guardie ecologiche
volontarie, definisce le modalità  di svolgimento e di conclusione
dei corsi di formazione per volontari da adibire
al al servizio di vigilanza ecologica, stabilisce il contenuto
dei programmi e determina il numero massimo di soggetti
ammissibili ai corsi medesimi per ciascun ambito provinciale
e circondariale.
 2.  I corsi possono essere organizzati dalle Province, dal
Comitato circondariale di Rimini, dai raggruppamenti
provinciali o circondariali delle guardie ecologiche volontarie
nonchè  dalle associazioni di protezione ambientale
giuridicamente riconosciute a norma dell' art. 13 della
Legge 8 luglio 1986, n. 349 e si concludono con un esame
teorico - pratico secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale
ai sensi del primo comma.
 3.  La Commissione d' esame, nominata con deliberazione
della Giunta provinciale o dell' Ufficio di Presidenza
del Comitato circondariale, è  presieduta dall' assessore
provinciale competente o dal componente dell' Ufficio di
Presidenza del Circondario competente pr materia o da
funzionari all' uopo nominati ed è  composta: da un esperto
in legislazione in materia ambientale, da un esperto in
discipline ecologiche ed ambientali, da un esperto designato
dall' ente, dall' organismo o dal raggruppamento organizzatore
e da un funzionario di Pubblica sicurezza designato
dal Prefetto.  Esercita le funzioni di segretario un
impiegato della Provincia o del Comitato circondariale di
Rimini.  Con il provvedimento di nomina della commissione
o con atto successivo è  stabilito il calendario d' esame.
 4.  La Giunta regionale con lo stesso procedimento di
cui al primo comma definisce altresì  le modalità  di svolgimento
dei corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche
volontarie già  in servizio.

 

ARTICOLO 5

Guardie già  in servizio
1.  Alle guardie ecologiche volontarie, nominate ai sensi
delle leggi regionali previgenti e che prestano attività  alla
data di entrata in vigore della prsente legge, viene rinnovata
la nomina senza obbligo di frequenza ai corsi di formazione
previsti dall' art. 4;  esse sono peraltro tenute a
partecipare ai corsi di aggiornamento di cui al quarto comma
del citato articolo.

 

ARTICOLO 6

Incarico alle guardie ecologiche volontarie
1.  La nomina a guardia ecologica volontaria è  disposta
nei confronti di chi ha superato i corsi di cui all' art. 4 con
provvedimento della Provincia competente per territorio
o del Comitato circondariale di Rimini.  L' efficacia della
nomina è  subordinata all' approvazione del Prefetto ai
sensi dell' art. 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773 e alla prestazione del giuramento
davanti al Pretore ai sensi dell' art. 250 del RD 6 maggio
1940, n. 635.
 2.  L' atto di nomina definisce gli specifici compiti che
ciascuna guardia ecologica volontaria è  chiamata ad espletare
in relazione alle diverse normative ambientali, con riferimento
all' art. 3;  in particolare definisce puntualmente,
sulla base di direttive vincolanti emanate dalla Regione,
le norme che prevedono sanzioni pecunarie per la cui
violazione viene conferito il potere di cui alla lettera b)
del primo comma del medesimo art. 3.
 3.  Ogni guardia ecologica volontaria è  munita di un tesserino
personale, rilasciato dalla Provincia o dal Comitato
circondariale di Rimini, conforme al modello approvato
dalla Giunta regionale.  Nell' esercizio dei propri compiti
la guardia è  tenuta a qualificarsi mediante l' esibizione del
tesserino.
 4.  Nell' espletamento del servizio la guardia ecologica
volontaria è  tenuta a portare un bracciale fornito dalla
Provincia o dal Comitato circondariale conforme al modello
approvato dalla Giunta regionale.
 5.  Nel caso in cui, con i poteri di cui all' art. 255 del RD
6 maggio 1940, n. 635, accertino violazioni - che comportino
l' applicazione di sanzioni pecuniarie - alle disposizioni
in materia ambientale, le guardie ecologiche volontarie
redigono il verbale, con le modalità  previste dagli articoli
8, 9 e 10 della LR 28 aprile 1984, n. 21.  Il verbale deve
essere inviato nei termini di legge, e comunque non oltre
quarantotto ore, all' autorità  competente ad emanare l' ordinanza/
ingiunzione nonchè  alla Provincia di rispettiva
pertinenza o al Circondario di Rimini anche nei casi in cui
sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell' art. 13 della LR n. 21 del 1984.  Il pagamento in misura
ridotta è  effettuato esclusivamente mediante versamento
in appositi conti correnti postali.
 6.  Nel caso in cui collaborino con gli enti o organismi
pubblici competenti alla vigilanza, ai sensi dell' art. 3, primo
comma, lettera c), le guardie ecologiche volontarie
procedono ove possibile all' identificazione del trasgressore,
e redigono un rapporto scritto sulle infrazioni rilevate,
da inviare all' ente o organismo competente, secondo le direttive
ufficialmente impartite dal medesimo.

 

ARTICOLO 7

Sospensione e revoca dell' incarico
1.  Con atto adottato dalla Provincia o dal Comitato circondariale
di Rimini, sentiti i rappresentanti del raggruppamento
provinciale o circondariale, l' incarico di guardia
ecologica volontaria può  essere sospeso per un periodo
massimo di sei mesi in caso di accertata irregolarità  nello
svolgimento dei compiti assegnati e può  essere revocato
ove si tratti di irregolarità  particolarmente gravi ovvero si
persista nel commetterne dopo la sospensione.  La revoca
dell' incarico è  disposta anche nel caso di persistente accertata
inattività , nonchè  per il venir meno dei necessari
requisiti di idoneità .
 2.  I relativi provvedimenti sono comunicati alla Regione
ed al Prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.

 

ARTICOLO 8

Compiti delle Province e del Comitato circondariale
1.  Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini:
 a) redigono i programmi di cui all' art. 2, secondo comma,
d' intesa con gli enti e gli organismi pubblici titolari di
competenze in materia di tutela del patrimonio
naturale e dell' ambiente, nonchè  con le rappresentanze
dei raggruppamenti provinciali o
circondariali chiamati a concorrere alla realizzazione
dei programmi medesimi;
 b) ricevono i resoconti dell' attività  espletata e le notizie
relative alle trasgressioni accertate;
 c) promuovono il coordinamento con tutti gli enti od
organismi pubblici di cui all' art. 3, lett. c), al fine di
attivare le migliori forme di collaborazione, anche
promuovendo la stipulazione o stipulando direttamente
apposite convenzioni con le rappresentanze di
raggruppamenti provinciali e circondariali;
 d) redigono ed inviano alla Regione entro il mese di
febbraio di ciascun anno una relazione sull' attività
svolta nell' anno precedente;
 e) stipulano direttamente contratti di assicurazione
contro gli infortuni cui le guardie ecologiche volontarie
possono essere esposte nell' espletamento dell' incarico,
nei casi in cui alla copertura del rischio non si
provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla
lettera c) del presente articolo ed all' art. 9;
 f) stipulano direttamente contratti di assicurazione sulla
responsabilità  civile verso terzi per i danni causati
dalle guardie ecologiche volontarie nell' espletamento
dell' incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio
non si provveda altrimenti in base alle convenzioni di
cui alla lettera c) del presente articolo ed all' art. 9;
 g) mettono a disposizione dei raggruppamenti provinciali
e circondariali delle guardie ecologiche volontarie
mezzi e attrezzature da destinare all' espletamento del
servizio, nei limiti delle assegnazioni previste nel
bilancio regionale e provinciale.

 

ARTICOLO 9

Attuazione dei programmi
1.  I programmi di cui al secondo comma dell' art. 2 ed
alla lettera a) dell' art. 8 si attuano mediante convenzioni.
 La convenzione costituisce lo strumento normale per regolare
i rapporti fra il raggruppamento provinciale o circondariale
e l' ente od organismo pubblico che si avvale
dell' opera delle guardie ecologiche volontarie.

 

ARTICOLO 10

Doveri delle guardie ecologiche volontarie
1.  Le guardie ecologiche volontarie devono operare con
prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie funzioni
con le modalità  risultanti dai programmi di lavoro predisposti
dalle Province e dal Circondario di Rimini
nonchè  dalle convenzioni ai sensi degli artt. 8 e 9.
 2.  Se ha notizia di un reato nell' esercizio o a causa del
servizio di cui è  incaricata, la guardia ecologica volontaria
è  obbligata a farne rapporto secondo le direttive emanate
dall' ente od organismo pubblico che si avvale della sua
opera, salvo che si tratti di reato punibile a querela
dell' offeso.
 3.  Nell' espletamento dei propri compiti le guardie ecologiche
volontarie non possono essere armate, anche se regolarmente
autorizzate al porto delle armi.

 

ARTICOLO 11

Coordinamento regionale
1.  La Giunta regionale esercita la necessaria azione di
promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante
l' elaborazione di schemi tipo di convenzioni e l' emanazione
di direttive da adottarsi secondo quanto previsto
dall' art. 35 della LR 27 febbraio 1984, n. 6.

 

ARTICOLO 12

Norme finanziarie
1.  Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente
legge la Regione fa fronte con l' istituzione di appositi capitoli
nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno
dotati della necessaria disponibilità  in sede di approvazione
della legge di bilancio, a norma di quanto disposto
dall' art. 11, comma 1, della LR 6 luglio 1977, n. 31.

 

ARTICOLO 13

Modifica di norme
1. L' art. 14 della L. R. 24 gennaio 1977, n. 2 è  così  sostituito:
<< Sono incaricati di far osservare le disposizioni della
presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti di
vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale
nonchè , nel caso in cui la violazione comporti l' applicazione
di sanzioni pecunarie, le guardie ecologiche volontarie
incaricate dalle Province e dal Comitato circondariale
di Rimini >>.
La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 3 luglio 1989



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