FederGEV Emilia-Romagna


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Lo Statuto

Cosa è la FederGEV

STATUTO dell’Associazione Federativa FEDERGEV EMILIA ROMAGNA
COD.FISC. 92029250377

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art 1

Denominazione. Scopo. Principi
È costituita ai sensi degli articoli 36-37 e 38 del Codice Civile, un’Associazione Federata
dei Raggruppamenti Provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie della Regione Emilia
Romagna denominata "Federazione Regionale dei Raggruppamenti Provinciali delle GEV"
enunciabile brevemente: FEDERGEV. L'Associazione si configura quale organizzazione di
volontariato ai sensi, fini ed effetti di cui alla Legge 11 agosto 1991, n° 266 ed È
caratterizzala dai seguenti principi:
-assenza di lucro;
-assenza di remunerazione degli associati, sotto qualsiasi forma;
-elettività e gratuità delle cariche associative;
-gratuità delle prestazioni spontanee fornite dagli associati;
-obbligatorietà del bilancio;
-democraticità della struttura.

Art. 2

Sede
L'Associazione ha sede legale in Parma, VIA del Taglio 6,

Art. 3

Oggetto
L'Associazione, che esclude qualsiasi forma e scopo di lucro, persegue il fine di sostenere,
promuovere, valorizzare e qualificare l'attività di Volontariato dei Raggruppamenti
Provinciali delle GEV istituiti ai sensi della Legge Regionale 3 luglio 1989, n° 23 ed iscritti
al Registro Regionale, previsto dall'art. 6 della legge 266/91, ed in particolare si propone di:
1. favorire un effettivo legame ed un migliore rapporto di collaborazione fra tutti i
Raggruppamenti Provinciali del Volontariato ecologico;
2. promuovere ed uniformare l'attività dei Raggruppamenti Provinciali delle GEV;
3. rappresentare a livello regionale (e nazionale) presso le autorità competenti, gli
interessi e le istanze delle Guardie Ecologiche Volontarie dell'Emilia Romagna;
4. fornire il "supporto tecnico-amministrativo, informativo e legale" al servizio dei singoli
Raggruppamenti;
5. contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato per la vigilanza
ambientale e la protezione civile;
6. esprimere pareri e consulenze sui disegni di legge, regolamenti, direttive,
convenzioni, piani, programmi e organizzazione della vigilanza ecologica,
dell’educazione ambientale e della protezione civile;
7. promuovere e progettare ogni forma di studio, informazione, formazione e
addestramento rivolto alle Associazioni di Volontariato aderenti;
8. proteggere i beni ambientali, sviluppando le attività necessarie alla loro salvaguardia
e favorendo il recupero degli ambienti degradati, sul suolo nazionale.
9. sensibilizzare l'opinione pubblica a favore della tutela del patrimonio naturale e della
salubrità dell'ambiente.
La FEDERGEV EMILIA-ROMAGNA persegue le finalità previste dalle Leggi Regionali n. 23
del 3.7.89 e n. 26 del 29.7.83. e successive modifiche ed integrazioni. Per raggiungere i
suoi scopi. i quali non hanno ne potranno mai avere alcun fine di lucro e di speculazione, la
FEDERGEV EMILIA-ROMAGNA potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino
opportune, compresa la pubblicazione di notiziari e periodici nonché l'utilizzazione in genere
di mezzi e tecniche audiovisive.

Art. 4

Associati
Possono essere ammessi a far parte della FEDERGEV EMILIA-ROMAGNA tutti i
Raggruppamenti Provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie riconosciuti a norma
della Legge Regionale 23/89 e successive direttive regionali iscritti nel registro
regionale e provinciale del volontariato previsto dall' Art. 6 della Legge n° 266 dell' 11 agosto 1991, legalmente costituiti da almeno sei mesi che presentino domanda. La domanda di ammissione dovrà essere corredata dai seguenti documenti: Elenco Nominativo dei Soci.
Atto Costitutivo e Statuto del Raggruppamento e del Regolamento di servizio dai quali risulti
che il Raggruppamento non ha fini di lucro e persegua le finalità della Federazione.
La domanda inoltrata dovrà specificare: la conoscenza, l'approvazione e l'accettazione
dello statuto della FederGEV Emilia-Romagna.
Tutte le variazioni successive apportale dai singoli Raggruppamenti alla documentazione
presentata per l'iscrizione dovranno essere immediatamente comunicate alla FEDERGEV.
L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Sulla decisione di
ammissione o rigetto della domanda si pronuncia l’Assemblea deve essere motivata per iscritto e comunicata al Raggruppamento entro 90 giorni dal ricevimento della domanda
All'atto dell’ammissione, il nuovo associato versa una quota associativa che. andrà ad
incrementare il Fondo Comune esistente. La qualità di associato si perde per estinzione
recesso od esclusione dell'organizzazione associata. Il recesso da parte di un
rappresentante deve essere comunicato in forma scritta alla Federgev Emilia-Romagna
almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno in corso, i suoi effetti decorrono dallo scadere
del medesimo anno.

Art. 5

Esclusione dalla Federazione
Potranno essere esclusi dalla FederGEV Emilia-Romagna i raggruppamenti che si trovino
nelle seguenti condizioni:
- violazione dello statuto della Federazione;
- mancato versamento quota associativa per un anno e trascorsi gli ulteriori 3 mesi dall'invio
del sollecito;
- attività in contrasto con i principi e le finalità della federazione;
- utilizzazione indebita o non autorizzata del lavoro comune;
- indebita ingerenza nei contatti per i quali la FederGEV Emilia-Romagna ha ricevuto un
mandato di rappresentanza esclusivo dall'Assemblea;
- manifesta inattività o assenza ingiustificata alle riunioni per 4 riunioni consecutive;
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio
direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per
iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica. Il
recesso da parte dei soci deve essere in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi
prima dello scadere dell'anno in corso. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto
alla restituzione delle quote versate.
I! Raggruppamento escluso potrà tare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni
a) dalla "deliberazione di esclusione";
b) dalla comunicazione della deliberazione di esclusione decisa dall’Assemblea.


TITOLO II

FINANZA E CONTABILITA’


Art. 6

Quota Associativa
La quota associativa a carico degli associati è annuale ed è fissata dall'assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo: non è frazionabile, né ripetibile, né rimborsabile in caso di
recesso o di perdita della qualità di associato. Gli associati non in regola con il versamento
delle quote e fino alla regolarizzazione della loro posizione non possono partecipare alle
riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione, non sono elettori e
non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 7

Fondo Comune ed esercizi Sociali
II Fondo comune È costituito:
- dalle quote sociali iniziali versate da ciascun associato;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali contributi in capitale concessi dallo Stato, da Enti o Istituzioni pubbliche o
private;
- da ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell’associazione.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali annuali versate da ciascun associato;
- da contributi di privati;
- da contributi in esercizio dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche o private;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare le entrate dell'associazione.
L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi)
giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il
bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo del
successivo esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati.
Tutte le deliberazioni relative al Fondo comune, acquisti ed alienazioni di beni
immobili, saranno di competenza dell'Assemblea mentre acquisti ed alienazioni di
beni mobili saranno di competenza del Consiglio Direttivo.
La perdita della qualifica di Associazione aderente alla FederGEV Emilia-Romagna implica
la rinuncia di ogni diritto sul Fondo Comune.
Qualora a seguito della perdita della qualifica di Associato alla FederGEV Emilia-Romagna
sorgesse qualsiasi controversia d- carattere amministrativo, su di essa giudicherà in modo
inappellabile, come arbitro ed amichevole compositore e senza formalità procedurali.
un arbitro nominato di volta in volta dal presidente del Tribunale dove ha sede la
Federazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE


Art. 8

Organi della Associazione
Sono Organi della FederGEV Emilia-Romagna:
- L'Assemblea dei Raggruppamenti Provinciali delle G.E.V.;
- II Consiglio Direttivo;
- II Presidente e il (o i) Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Economo o cassiere;
- la Segreteria o Ufficio di Presidenza;
- II Collegio dei Revisori dei Conti;
- II Consiglio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito ed hanno durata triennale.

Art.9

Assemblea
L'assemblea dei Raggruppamenti provinciali delle GEV che può essere ordinaria o
straordinaria, È il massimo organo della FederGEV Emilia Romagna. L'assemblea è
composta da 1 a 6 rappresentanti effettivi di ogni singolo Raggruppamento Provinciale,
aderente alla associazione, (1 ogni 30 GEV o frazione di 30. Es.: 31 avrà 2 rappresentanti).
La designazione dovrà essere formulata su carta intestata e sottoscritta dal
rappresentante legale del Raggruppamento.
Ogni singolo Raggruppamento nomina, nei modi di cui al precedente, oltre ai
rappresentanti effettivi i rappresentanti supplenti che sostituiscono i primi
in caso assenza o possono assistere ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto in
presenza dei rappresentanti effettivi;
I Raggruppamenti possono in qualsiasi momento sostituire i propri rappresentanti effettivi o supplenti in seno alla Federgev Emilia-Romagna dandone comunicazione scritta al Presidente;
L'Assemblea ORDINARIA della Federgev Emilia-Romagna è convocata dal Presidente
almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e
del bilancio preventivo, con comunicazione scritta inviata con almeno 10 giorni di anticipo ai
presidenti dei Raggruppamenti che ne fanno parte.
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i rappresentanti dei raggruppamenti in
regola nel pagamento della quota annua di associazione. L'Assemblea è valida qualora
siano presenti la metà più uno dei suoi componenti.
Funzioni dell'assemblea
L'ASSEMBLEA ORDINARIA o STRAORDINARIA deve essere convocata in prima seduta
e in seconda seduta 24h dopo:
- stabilisce la politica della Federazione:
- approva i programmi annuali e poliennali di lavoro:
- esamina e approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo
dell’esercizio successivo;
- elegge il Consiglio Direttivo:
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti:
- elegge il Consiglio dei Probiviri;
- esprime pareri e consulenze sui progetti di legge, regolamenti, direttive, convenzioni, piani
e programmi in materia di educazione ambientale, vigilanza ecologica e protezione civile.
- delibera sulla modifica l'Atto costitutivo (assemblea straordinaria), lo Statuto, il
regolamento e quanto altro a lei demandato per legge e per Statuto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice
Presidente in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente
procede alla nomina di un Segretario o di un verbalizzante. Spetta al Presidente
dell'Assemblea di constatare la regolarità delle presenze ed in genere il diritto di intervento
all'assemblea.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo Verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario verbalizzante.

Art. 10

Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica 3 anni, composto
da 7 a 15 membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea con la
partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza di almeno i
2/3 degli aventi diritto. L’elezione avviene su liste di candidati sottoscritte. In caso di
dimissioni, esclusione o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo coopta in sua
sostituzione il primo dei non eletti . Il Consigliere resterà in carica fino alla prima
successiva Assemblea che procederà alla conferma del nuovo consigliere o alla sua
sostituzione. Nel caso di dimissioni della Maggioranza dei membri, il Consiglio Direttivo
decade e devono essere indette nuove elezioni.
Le dimissioni sono presentate al Presidente del Consiglio Direttivo per iscritto, da tale data
decorre il termine di 30 giorni per l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Entro 20
giorni dalla presentazione delle dimissioni il Presidente o, in sua assenza, il Vice
Presidente, convoca l'Assemblea dei Rappresentanti delle Associazioni per l’elezione del
nuovo Consiglio Direttivo.
Dalla data della presentazione delle dimissioni e sino al verificarsi degli adempimenti
previsti dal precedente punto, il Consiglio Direttivo dimissionario provvede solo agli affari
correnti o di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo nomina a scrutinio palese nel proprio seno un Presidente, uno o più
Vice Presidenti, il Segretario e l'Economo che costituiscono l'Ufficio di Presidenza. Nessun
Compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo verrà convocato anche a mezzo telefax, con almeno sei giorni feriali di
anticipo, tutte le volte che sarà necessario e comunque almeno una volta ogni due
mesi. Il Presidente, a seguito di richiesta sottoscritta da almeno 3 (tre) componenti il
Consiglio deve convocare il Consiglio Direttivo.. Per la validità delle deliberazioni occorre la
presenza effettiva della metà più uno dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro il relativo verbale, che verrà
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
II Consiglio Direttivo ha il compito di:
- eleggere il Presidente e il (o i) Vice Presidente (i):
- nominare il Segretario e l’Economo;
- sviluppare la politica della Federazione decisa dall'assemblea Generale;
- fissare le direttive generali delle attività per tutti i settori, con propria gestione o attraverso
apposite Commissioni;
- deliberare l'ammontare delle quote sociali:
- deliberare misure (finanziarie e materiali) ordinarie e straordinarie in riferimento e nel
rispetto delle direttive generali dettate dall’Assemblea della Federazione sulle attività da
svolgere;
- adottare eventuali provvedimenti disciplinari:
- nominare rappresentanti effettivi e supplenti all'Assemblea Generale della FederGEVltalia:
- nominare eventuali rappresentanti negli Organi istituzionali e nelle Commissioni in cui sia
prevista una rappresentanza della Federgev Emilia-Romagna:
- stabilire l'entità dei rimborsi spese.
Il Consiglio Direttivo ove lo ritenga opportuno può nominare uno o più componenti del
Consiglio cui delegare una parte o tutte le proprie funzioni, con esclusione delle funzioni
non delegabili concernenti la redazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo
dell'Associazione e la proposta dell'importo delle quote annuali che gli associati devono
versare all'associazione.

Art. 11

Il Presidente
II Presidente, il Vice o i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo, con la
partecipazione di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio stesso e a maggioranza dei
presenti (meta più uno), restano in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo ed
esercitano le funzioni sino alla nomina dei successori.
Funzioni del Presidente:
- È il rappresentante legale della Federazione "Federgev Emilia-Romagna";
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea della Federgev Emilia-Romagna, del
Consiglio Direttivo, della Segreteria (Ufficio di Presidenza) e ne redige gli l'Ordini del
Giorno;
- rappresenta la Federgev Emilia-Romagna in tutte le sedi istituzionali;
- vigila sul rispetto del Regolamento e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli
organismi della Federazione:
- presenta all'Assemblea della Federazione, su mandato del Direttivo, la relazione annuale
sull'attività svolta, il bilancio consuntivo del esercizio precedente ed il bilancio preventivo
dell'esercizio in corso;
- riscuote, nell'interesse della Federgev Emilia-Romagna somme da terzi rilasciando
quietanza liberatoria.
II Vice Presidente sostituisce il Presidente, in sua assenza o impedimento,
nell'esecuzione dei compiti e nelle funzioni previste dal presente articolo.

Art. 12

Il Segretario
ll segretario viene eletto nella prima seduta del Consiglio Direttivo nel suo seno. Il
Segretario dura in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo stesso. Al Segretario
spetta il compito di:
- sovrintendere alla compilazione dei documenti sociali, al disbrigo della corrispondenza,
alla redazione dei Verbali ed alla convocazione delle adunanze secondo le. direttive del
Presidente;
- controfirmare tutti gli atti sociali e curare il protocollo delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo;
- ha in custodia l'archivio, gli atti, i sigilli e i documenti dell'associazione.

Art. 13

L'Economo
Viene eletto nella prima seduta del Consiglio Direttivo nel suo seno e dura in carica fino alla
decadenza del Consiglio Direttivo stesso. All'economo spetta il compito di:
- tenere la contabilità dell'associazione e procedere ai rapporti con gli Istituti di Credito
depositari dei capitali liquidi;
- firmare, con firma singola, i mandati di entrata e di uscita su mandato del Presidente;
- procedere alla chiusura dell'esercizio sociale e alla predisposizione del Bilancio Sociale.
L'operato dell'economo può essere sottoposto in qualsiasi momento e senza preavviso a
verifiche e controlli da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14

La Segreteria (Ufficio di Presidenza)
La Segreteria è formata dal Presidente, dal Vice o dai Vice Presidenti, dal Segretario e
dall'Economo, dura in carica fino alla decadenza del Consiglio Direttivo e nelle more del
rinnovo esercita le sue funzioni in regime di proroga. L’Ufficio di Presidenza:
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea della Federazione e
dal Consiglio Direttivo ;
- delibera con i poteri del Consiglio Direttivo sulle materie di competenza di questi nel caso
in cui si presentino caratteri d'urgenza e inderogabilità sottoponendole a ratifica del
C.D. alla sua prima riunione.

Art. 15

Collegio dei Revisori dei Conti
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei revisori, costituito da tre
membri effettivi e due supplenti, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea.
Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato il
maggiore numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria
dei suffragi fanno parte del Collegio quali membri supplenti.
Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei membri effettivi, subentra
il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di membro supplente sarà
conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.
Allorquando non sussistano candidati non eletti l'Assemblea procede alla integrazione del
Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti. Il Collegio dei
revisori nella prima riunione dopo la sua elezione, nomina il Presidente, scegliendo tra i
componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza
professionale.
I Revisori durano in carica un triennio e non possono far parie di organi deliberanti di pari
livello della Federgev Emilia-Romagna, nÈ del collegio dei Probiviri.
I Revisori, a mezzo del loro Presidente riferiscono periodicamente sull'andamento
amministrativo al Consiglio Direttivo. Rispondono della loro azione d'innanzi alla Assemblea
dei Rappresentanti Provinciali delle GEV alle cui riunioni partecipano con voto consuntivo.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una
relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di
valori e di titoli di proprietà dell'Associazione e potranno procedere in qualsiasi momento,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 16

Collegio dei Probiviri
II Collegio dei Probiviri è l'Organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna della
Federgev Emilia-Romagna. Il Collegio ha il compito di decidere, previa adeguata istruttoria
per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni
dello Statuto (e del regolamento della Federgev Emilia-Romagna), sulle vertenze elettorali,
oltre che sulle controversie ed i conflitti fra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti
stabiliti dal presente Statuto (e relativo Regolamento).
I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti di pari livello della Federgev Emilia-
Romagna, né del Collegio Sindacale.
Il Collegio emette:
- ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- provvedimenti decisori nel merito delle controversie.
A tutte le parti va notificata a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità copia del ricorso
avanti al Collegio.
I provvedimenti del Collegio debbono essere motivati. Sono comunicati alle parti a cura del
Presidente ed hanno immediato valore esecutivo per le strutture ed i soci cui si riferiscono.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti appartenente a tre raggruppamenti
diversi eletti dalla Assemblea e non revocabili nell'arco del mandato che dura tre anni.
Nelle votazioni si esprimono due preferenze. Risultano eletti componenti il Collegio dei
Probiviri i tre candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. Qualora si determini
una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino alla concorrenza, i candidati
non eletti che hanno riportato il maggiore numero di voti.
Allorquando non sussistano candidati non eletti l'Assemblea provvede alla integrazione
del Collegio e nel caso di più candidature, risultano eletti coloro che hanno riportato più voti.
Il Collegio dei Probiviri, nella prima riunione dopo la sua elezione, nomina il Presidente del
Collegio scegliendolo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e dei titoli di specifica
competenza professionale.

TITOLI IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

Rimborsi Spese
Ai componenti il Consiglio Direttivo, alla Presidenza, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al
Collegio dei Probiviri, non vengono riconosciuti compensi per l'attività svolta. Viene loro
riconosciuto solamente l’eventuale rimborso delle spese vive se documentate, sostenute
per missioni o attività programmate dalla Federazione o derivanti da incarichi ufficialmente
attribuiti dal Direttivo.

Art. 18

Durata
La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 19

Adozione di Regolamento dello Statuto
II presente Statuto potrà essere, integrato da un Regolamento, con le normative ritenute
necessario ed opportune, inseribili mediante iscrizione all’Ordine del Giorno di qualsiasi
Assemblea regolarmente convocata. L'Assemblea dei Raggruppamenti Provinciali delle
GEV è titolala a deliberare l'adozione e le eventuali successive modifica del Regolamento di
attuazione dello Statuto della FEDERGEV EMILIA-ROMAGNA
La delibera di adozione del Regolamento, le proposte di Regolamento e le eventuali
modifiche per essere approvate dovranno ottenere la maggioranza qualificata dei due terzi
2/3 dei componenti effettivi dell'Assemblea.

Art. 20

Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla
nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio in
conformità a quanto disposto dall'art. 11 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, dell'art. 4 D.P.R.
26 ottobre 1972 n. 633, dall'art. 37 del Codice Civile nonché dalla Legge n.266 del 11
agosto 1991. Il patrimonio verrà diviso proporzionalmente tra i Raggruppamenti facenti
parte a pieno titolo della federazione o devoluto ad altre organizzazioni di volontariato
operanti in identico od analogo settore.

Art. 21

Modifiche
Statutarie II presente Statuto potrà essere modificato o integrato con le normative ritenute
necessario ed opportune, inseribili mediante iscrizione nell' Ordine del Giorno di qualsiasi
Assemblea regolarmente convocata.
Le proposte di modifiche statutarie per essere approvate dovranno ottenere la maggioranza
qualificata dei due terzi 23 dei componenti effettivi dell'Assemblea. Per quanto non previsto
dal presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle vigenti norme legislative in materia.

L’Assemblea della FederGEV Emilia-Romagna

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